Statuto:

Norme generali

Articolo 1

É stata costituita a Roma, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile Italiano, l'Associazione denominata: ASSOCIAZIONE ITALO-CROATA, ROMA; HRVATSKO TALIJANSKA UDRUGA, RIM.

Articolo 2

L'Associazione promuove una più approfondita reciproca conoscenza, amicizia e cooperazione italo-croata e organizza, coordina ed assiste i croati in Italia. A tale scopo:
a) favorisce e promuove contatti a vari livelli con le istituzioni e associazioni italiane e croate in vista dello sviluppo dei rapporti socioculturali tra i due popoli;
b) organizza la raccolta di aiuti per la Croazia e contribuisce, viste le conseguenze della guerra, alla sua ricostruzione;
c) promuove in Italia e in Croazia la conoscenza del reciproco patrimonio naturale, storico,culturale, artistico e religioso;
d) cura la pubblicazione e diffusione di un bollettino d'informazioni bilingue e di altro materiale inerente all'attività contemplate;
e) organizza corsi di lingua e storia croata; patrocina incontri, mostre, convegni e rassegne; organizza viaggi culturali e quant'altro necessario a tali scopi;
f) provvede ad un centro di documentazione con archivio, biblioteca e sale di lettura;
g) mantiene i rapporti con le popolazioni di origine croata di antico insediamento nel Molise e con quelle di recente immigrazione in Italia.

Articolo 3

L'Associazione è di carattere apartitico e non ha scopo di lucro.

Articolo 4

L'Associazione ha sede in Roma e può istituire delegazioni in Italia e Croazia su deliberazione del Comitato Direttivo.

Articolo 5

Il timbro ha la forma circolare recante il nome dell'Associazione in italiano e in croato.


Soci

Articolo 6

L'Associazione consta di tre categorie di soci: Ordinari, Benefattori ed Onorari. Soci Ordinari sono persone che hanno aderito all'Associazione mediante l'iscrizione. Soci Benefattori sono quelli che versano annualmente una quota associativa sensibilmente superiore a quella ordinaria, fanno elargizione straordinarie all'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione dei suoi scopi. Soci Onorari sono, dietro nomina dell'Assemblea Generale, le personalità distintesi per particolari benemerenze.
Possono altresì aderire le associazioni italo-croate di altre località esistenti in Italia, che perseguono lo stesso scopo previa delibera del Comitato Direttivo che stabilirà anche la quota associativa.

Articolo 7

Le domande di adesione all'Associazione sono sottoposte al vaglio del Comitato Direttivo.

Articolo 8

I soci assumono l'obbligo di concorrere al finanziamento dell'Associazione come da art. 22, comma b), del presente Statuto. Ogni socio riceverà la tessera sociale versando la quota d'iscrizione. Le somme versate per la tessera e per i contributi vari non sono rimborsabili. Nessun socio può vantare diritti su qualsiasi bene acquistato a nome dell'Associazione. Gli operatori di qualsiasi livello: dirigenti, organizzatori, tecnici e soci in genere, svolgono la loro attività nell'Associazione ispirandosi ai principi del volontariato, senza alcun diritto alla retribuzione. Ogni spesa deve essere deliberata dal Comitato Direttivo.

Articolo 9

Tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con la quota associativa hanno diritto di voto.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per:
a) dimissione o rinuncia comunicata per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'anno;
b) espulsione determinata dal comportamento o attività che siano in contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto e di altri regolamenti emanati dagli organi competenti; essa viene deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Comitato Direttivo.
c) per sistematica inadempienza dell'obbligo di cui all'art. 8 del presente Statuto. Il relativo provvedimento sarà emesso dal Comitato Direttivo.


Ordinamento amministrativo

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea Generale dei Soci;
b) Il Comitato Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Sindaci;
e) Il collegio dei Probiviri.

Articolo 12

L'Assemblea generale Ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta e con preavviso di 15 (quindici) giorni o mediante comunicato sul bollettino d'informazione dell'Associazione che precisi la data, il luogo e l'ordine del giorno. All'Assemblea Generale spetta:
a) eleggere ogni 3 (tre) anni: il Presidente, Il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri;
b) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
c) deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto;
d) deliberare su ogni altro argomento demandato all'Assemblea e posto all'ordine del giorno.

Articolo 13

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata con la stessa modalità di quella Ordinaria su richiesta del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci o da un terzo (1/3) dei soci. L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata per:
a) esaminare situazioni di emergenza o per decisioni indilazionabili;
b) esaminare e giudicare il comportamento dei organi amministrativi dell'Associazione in caso di responsabilità censurabili dal punto di vista giuridico e morale;
c) deliberare le scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio esistente a favore di altri enti analoghi.

Articolo 14

L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è costituita da tutti i soci. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, altri due soci. Le votazione per eleggere le carice sociali, di cui all'art. 12, comma a), si effettuano con il sistema a maggioranza semplice dei votanti. Gli scrutini relativi alle votazioni devono essere effettuati da una Commissione elettorale composta da tre o più soci designati dall'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea Generale sono valide, in prima convocazione, allorché sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. Le decisioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei votanti, a scrutinio segreto o per alzata di mano quando ciò sia previsto.

Articolo 15

Il Comitato Direttivo è composto da non meno di 7 (sette) membri, oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale. Al Comitato spetta:
a) nominare fra i suoi membri: due o più Vicepresidenti, di cui uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere;
b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale attenendosi ai suoi indirizzi programmatici;
c) relazionare l'Assemblea sulla gestione annuale redigendo i bilanci consuntivo e di previsione;
d) accettare e legittimare le donazioni, le oblazioni, i lasciti, i sussidi e i finanziamenti di cui nell'art. 22, comma c), del presente Statuto;
e) coordinare le attività statutarie e l'organizzazione amministrativa;
f) deliberare in merito alle domande di iscrizione, di dimissione e di espulsione, nonché del provvedimento di cui all'art. 10,comma c), del presente Statuto;
g) costituire commissioni di lavoro "ad hoc" sotto la presidenza di un membro del Comitato Direttivo;
h) emanare il regolamento interno dell'Associazione.

Articolo 16

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre ed ogniqualvolta lo richieda un terzo (1/3) dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono valide allorché sia presente la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità di voto, è decisivo il voto del Presidente o, in suo assenza, del Vicepresidente Vicario. In assenza di ambedue si seguirà l'ordine di anzianità.

Articolo 17

Al Presidente dell'Associazione spetta:
a) assumere la presidenza dell'Assemblea Generale;
b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
c) esercitare la rappresentanza legale e firmare gli atti;
d) sovrintendere all'organizzazione e amministrazione dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

Articolo 18

Al Segretario spetta eseguire le delibere del Comitato Direttivo e promuovere l'attività interna ed esterna dell'Associazione. E' responsabile della tenuta del libro dei verbali, della corrispondenza e dell'archivio. Tiene aggiornato il libro dei soci.

Articolo 19

Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta dei registri contabili che devono essere regolarmente aggiornati. E' suo compito redigere il bilancio consuntivo e preventivo, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Comitato Direttivo

Articolo 20

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale. Il Collegio dei Sindaci esercita funzioni di controllo della contabilità e della gestione finanziaria, verificando periodicamente i libri contabili con riscontro dei fondi di cassa. Il Collegio può avvalersi della facoltà di cui all'art. 13, del presente Statuto.

Articolo 21

L'Assemblea generale elegge il collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri scelti tra i soci. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di dirimere le controversie all'interno dell'Associazione. Il collegio decide con sentenza inappellabile, secondo principi di equità e giustizia, con l'obbligo di sentire le parti che restano comunque vincolate al suo giudizio.


Ordinamento finanziario

Articolo 22

L'Associazione realizza i propri scopi:
a) con le prestazioni di lavoro professionale (tecnico, amministrativo ed intellettuale) rese gratuitamente dai soci;
b) con le quote associative d'iscrizione ed annuali fissate dall'Assemblea Generale;
c) con le oblazioni, donazioni, lasciti, sussidi e finanziamenti da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
d) con il ricavato di manifestazioni, pubblicazioni, attività promozionali ed altre iniziative.

Articolo 23

Entro il mese di settembre il Comitato Direttivo deve redigere il bilancio di previsione proponendo l'entità della quota associativa per l'anno successivo e programmando le attività per l'esercizio dell'anno seguente.

Articolo 24

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale i bilanci consuntivo e di previsione.

Articolo 25

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme vigenti della legislazione italiana in materia di associazioni volontarie.