ATTO COSTITUTIVO
L'anno duemila il giorno 14 del mese di gennaio in Castelfidardo (AN) in Via De Pimodan n.1 si sono riuniti i seguenti signori:
1) VITA FABIO; 2) ROSSI LUIGI; 3) FINESCHI SERGIO; 4) MONTIRONI CINZIA; 5) MARINELLI NICOLA; 6) FORIA SERGIO;
7) CARLETTI ROSSELLA; 8) MACCARONI SIMONE; 9) VITA MARCO;
Detti comparenti, cittadini italiani, maggiorenni di età, in virtù del presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 Si è costituita tra i comparenti una Associazione Sportiva, culturale, ricreativa e del tempo libero, senza fine di lucro denominata "Marchexplorer". Art.2 Il Circolo ha sede in Castelfidardo in via De Pimodan 1.
Art.3 La durata, lo scopo e le norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto Sociale che viene riportato integralmente in calce al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
I comparenti procedono alla votazione delle cariche sociali così come previsto dallo Statuto testè approvato e vengono eletti all'unanimità i seguenti signori:
CONSIGLIO DIRETTIVO
Vita Fabio (Presidente)
Luigi Rossi (Vice Presidente)
Fineschi Sergio (Segretario)
Montironi Cinzia (Tesoriere)
COLLEGIO DEI SINDACI
Foria Sergio (Presidente)
Marinelli Nicola (membro)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Carletti Rossella (Presidente)
Vita Marco (membro)
Maccaroni Simone (membro)
Gli eletti, che dichiarano di accettare la carica, costituiscono così fino a revoca, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite Assemblee dei soci.
Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte ai terzi.
Letto, confermato, sottoscritto.
STATUTO
Art.1 E' costituita una Associazione Sportiva, culturale, ricreativa e del tempo libero, senza fini di lucro, con la denominazione "Marchexplorer" con sede a Castelfidardo (AN) in Via de Pimodan 1. Art.2 L'Associazione si prefigge e seguenti scopi: a) la promozione, diffusione e la pratica della canoa turistica, intesa come attività sportiva che come stile di vita e scelta culturale.; b) organizzare e rappresentare manifestazioni sportive e culturali con vocazione alla difesa ambientale sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati; c) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; d) collaborazioni con enti ed associazioni con finalità simili; e) attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, trattenimenti musicali, videoteca, ecc.; f) aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; g) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero; h) editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva educativa e ricreativa; i) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport ed il tempo libero; l) esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autoritagrave; o per deliberazione della Associazione. Art.3 L'Associazione ha durata sino al 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato a norma di statuto. I SOCI Art.4 Possono fa parte dell'Associazione le persone fisiche maggiori di età che siano interessate all'attività stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e che dovrà essere versata in un'unica soluzione o in versamenti periodici. Art.5 Sono Soci Aderenti: coloro che abbiano chiesto di far parte dell'associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione da parte di nuovo socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'atto costitutivo e dello Statuto e dei regolamenti interni dell'associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione. Art.6 I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall'associazione, contribuendo alle attività prescelte e partecipando alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'associazione. Art.7 I soci cessano di far parte dell'associazione per: a) dimissioni volontarie; b) morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e/o dei contributi sociali; c) esclusione, quando il socio, con il suo comportamento, si pone in contrasto con le finalità e gli scopi ai quali l'associazione si ispira. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci. Art.8 In caso di recesso al socio non spetta il rimborso della quota versata e la liquidazione della parte del patrimonio fino allo scioglimento. Art.9 I soci che rifiutano o si astengono dopo un esplicito invito scritto a versare le quote sociali, saranno dichiarati morosi e come tali decadranno da ogni diritto sociale di appartenenza all'Associazione e saranno dimessi. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art.10 I soci con l'adesione all'Associazione accettano lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione impegnandosi a non aderire ad altre autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art.11 Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Sindaci; e) il Collegio dei Probiviri. L'ASSEMBLEA DEI SOCI Art.12 L'assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in prima e seconda convocazione, mediante avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno, e deve essere affisso nella sede sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione; Art.13 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per quello futuro. L'Assemblea straordinaria che si riunirà quando ciò è necessario, è convocata, su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci che possano validamente costituirsi e deliberare in assemblea, almeno trenta giorni prima della data fissata come previsto dall'art.12. Art.14 Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. Possono intervenire nell'assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i soci. Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega. Art.15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; l'Assemblea medesima elegge il Segretario dell'Assemblea e, ove necessario, due scrutatori. Art.16 Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni relative a persone di devono adottare con scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione dal Presidente dell'Assemblea. Art.17 Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e dagli scrutatori se eletti. Art.18 L'Assemblea in sede ordinaria delibera: a) sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta dalla Associazione nell'esercizio precedente; b) sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività in merito ai problemi generali che interessano l'Associazione stessa; c) sull'approvazione dei bilanci consuntivi udite le relazioni del Consiglio Direttivo; d) sull'approvazione dei bilanci preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto è previsto in seguito; e) sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi associativi dovuti dai soci; f) sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo; g) sull'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri; h) sullelezione dei membri del Collegio dei Sindaci; i) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. Art.19 L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione solo se sono presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Le proposte di variazioni allo Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell'associazione dovrà ottenere il parere favorevole della maggioranza dei soci fondatori. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art.20 Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri, compreso il Presidente, eletti tra i soci, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. Art.21 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) adotta deliberazioni, propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione; b) provvede previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita; c) costituisce eventuali Commissioni Tecniche, in base a designazione di cui sopra ai punti a) e b); d) redige i bilanci consuntivi ed i bilanci preventivi; e) formula le proposte da sottoporre alla Assemblea dei Soci per la determinazione di altri contributi oltre quello base e le relative modalità di riscossione. Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo. IL PRESIDENTE E IL TESORIERE Art.22 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione, mentre per la gestione straordinaria dell'Associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti di particolare importanza, nonché di procedere ad acquisti sia di beni mobili che immobili è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Art.23 In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente. Art.24 Il Tesoriere tiene la contabilità e i libri dell'Associazione e ne cura i relativi adempimenti, nonché è custode della cassa dell'Associazione. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art.25 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea dei soci, che restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare su tutte le controversie di natura giurisdizionale e disciplinare nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo fra gli associati. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Collegio dei Probiviri rimane in carica sino alla nuova assemblea. IL COLLEGIO DEI SINDACI Art.26 L'assemblea ordinaria nomina i Sindaci che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci è composto da due a cinque membri che possono essere anche non soci. I Sindaci debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE Art.27 Il patrimonio dell'associazione è costituito: a) dalle somme versate periodicamente dai soci nella misura stabilita per ogni esercizio dall'assemblea; b) dagli eventuali contributi o donazioni di terzi; c) dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività dell'associazione; d) dalle somme ricavate dall'organizzazione dell'attività istituzionale, spettacoli o manifestazioni, da eventuali proventi derivanti dall'utilizzo o dalla vendita dei beni mobili e immobili. Art.28 Le entrate annuali sono costituite dalle quote dei soci, dai contributi degli enti pubblici e privati e da proventi di gestione o iniziative stabili o occasionali. I contributi dei soci devono essere versati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO Art.29 Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale, entro quattro mesi, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio per l'approvazione da parte dell'assemblea. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art.30 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio potrà essere devoluto ad altre Associazioni che abbiano lo stesso fine o ad istituzioni di beneficenza o sarà distribuito tra tutti i soci. Castelfidardo 14 gennaio 2000
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