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Ven - Maggio 23, 2003Immunità parlamentare europea
Come mai a
Strasburgo
i
Ds
sono garantisti e a
Roma
si comportano in maniera diversa? E' da sapere che nei giorni scorsi il
Parlamento
europeo ha votato una risoluzione
nella quale si assume, quale testo di base per il negoziato in corso con
le altre istituzioni europee sullo statuto dei deputati, il documento approvato
dalla Commissione giuridica di cui la disciplina delle
immunità parlamentari è parte integrante.
Si tratta di una disciplina ampiamente garantista, che va ben al di là di quanto è oggi oggetto di dibattito politico in Italia (Lodo Meccanico). Essa, infatti, prevede: la facoltà del deputato di astenersi dal deporre dinanzi al giudice; l’obbligo di autorizzazione del Parlamento europeo per il sequestro da parte dell’autorità giudiziaria di documenti del deputato e per le perquisizioni personali e domiciliari; l’insindacabilità rispetto alle opinioni espresse ed ai voti dati non si limita ai procedimenti giudiziari come oggi stabilito dall’articolo 68 della Costituzione italiana, ma si estende anche in ambito extragiudiziale; che ogni limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salvo in caso di flagranza di reato ( mentre il già citato art. 68 prevede la detenzione senza autorizzazione anche in caso di esecuzione di sentenza irrevocabile); che un’indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato devono essere sospesi qualora il Parlamento lo deliberi, su richiesta del deputato. Bene, i deputati europei dei DS hanno votato, insieme ai popolari e ai liberali europei, a favore compiendo una scelta politica. Dunque, perché i DS si ritrovano garantisti in Europa e mozzorecchi girotondini in Italy? La risposta non è priva di pericoli. (Carduccio Parizzi, Dal blog Capperi, che non ha i permalink) Per leggere tutto il documento della Commissione Giuridica citato cliccate qui (è un pdf che viene da questa pagina). Ne cito qui sotto qualche stralcio (il grassetto è mio): (20) L'articolo 10 del Protocollo disciplina l'inviolabilità dei deputati. Detta immunità è un privilegio del Parlamento europeo e assicura per la durata delle funzioni del deputato l'esenzione da procedimenti penali o da altri ostacoli frapposti dalle autorità pubbliche alla sua libertà personale. In caso di revoca dell'immunità l'esercizio delle funzioni risulta limitato se non del tutto impossibile. L'immunità dei deputati rappresenta dunque una modalità dell'esercizio delle funzioni e quindi forma oggetto di una regolamentazione tramite lo statuto. (21) Materie che, come il diritto di non rendere testimonianza, non figurano nel diritto primario potrebbero essere disciplinate nello statuto. [...] (32) L'immunità sancita all'articolo 5 tutela i deputati da azioni repressive arbitrarie (fumus persecutionis) e da ostacoli frapposti dal potere esecutivo. Come evidenziano i casi deliberati dal Parlamento europeo, non si può assolutamente sostenere che tali aspetti non abbiano alcuna rilevanza nella fase attuale. L'immunità tocca comunque questioni attinenti alla parità, alla divisione dei poteri e alla legalità. La seconda finalità dell'immunità è assicurare il funzionamento del Parlamento europeo. Tali considerazioni inducono alla soluzione seguente. Un'indagine o un procedimento penale a carico di un deputato possono essere avviati in ogni momento e non richiedono la revoca dell'immunità. La legislazione vigente non avvantaggia né il Parlamento europeo né il deputato, infatti anche reati minori come un'infrazione al codice della strada devono essere esaminati pubblicamente. Eventuali limitazioni della libertà personale di un deputato devono essere in ogni caso subordinate all'approvazione del Parlamento europeo (funzionamento del Parlamento europeo). In caso di fumus persecutionis, su richiesta del Parlamento europeo, eventuali indagini o procedimenti penali devono essere sospesi. [...] Articolo 5 1. Qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salvo in caso di flagranza di reato 2. Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza e delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione del Parlamento. 3. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato dev'essere sospeso qualora il Parlamento lo richieda. Articolo 6 1. Nell'esercizio del suo mandato ciascun deputato ha sempre facoltà di astenersi dal deporre su persone che gli abbiano confidato dei fatti o alle quali egli abbia confidato dai fatti, nonché sui fatti stessi. Maggio 23, 2003 3:21 Cultura
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