Ven - Maggio 23, 2003

Immunità parlamentare europea

Come mai a Strasburgo i Ds sono garantisti e a Roma si comportano in maniera diversa? E' da sapere che nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha votato una risoluzione nella quale si  assume, quale testo di base per il negoziato in corso con le altre istituzioni europee sullo statuto dei deputati, il documento approvato dalla Commissione giuridica di cui la disciplina delle immunità parlamentari è parte integrante.
Si tratta di una disciplina ampiamente garantista, che va ben al di là di quanto è oggi oggetto di dibattito politico in Italia (Lodo Meccanico). Essa, infatti, prevede: la facoltà del deputato di astenersi dal deporre dinanzi al giudice; l’obbligo di autorizzazione del Parlamento europeo per il sequestro da parte dell’autorità giudiziaria di documenti del deputato e per le perquisizioni personali e domiciliari; l’insindacabilità rispetto alle opinioni espresse ed ai voti dati non si limita ai procedimenti giudiziari come oggi stabilito dall’articolo 68 della Costituzione italiana, ma si estende anche in ambito extragiudiziale; che ogni limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salvo in caso di flagranza di reato ( mentre il già citato art. 68 prevede la detenzione senza autorizzazione anche in caso di esecuzione di sentenza irrevocabile); che un’indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato devono essere sospesi qualora il Parlamento lo deliberi, su richiesta del deputato.
Bene, i deputati europei dei DS hanno votato, insieme ai popolari e ai liberali europei,  a favore compiendo una scelta politica. Dunque, perché  i DS si ritrovano garantisti in Europa e mozzorecchi girotondini in Italy?
La risposta non è priva di pericoli. 
(Carduccio Parizzi, Dal blog Capperi, che non ha i permalink)

Per leggere tutto il documento della Commissione Giuridica citato cliccate qui (è un pdf che viene da questa pagina).
Ne cito qui sotto qualche stralcio (il grassetto è mio):

(20) L'articolo 10 del Protocollo disciplina l'inviolabilità dei deputati. Detta immunità è un
privilegio del Parlamento europeo e assicura per la durata delle funzioni del deputato
l'esenzione da procedimenti penali o da altri ostacoli frapposti dalle autorità pubbliche
alla sua libertà personale. In caso di revoca dell'immunità l'esercizio delle funzioni
risulta limitato se non del tutto impossibile. L'immunità dei deputati rappresenta dunque
una modalità dell'esercizio delle funzioni e quindi forma oggetto di una
regolamentazione tramite lo statuto.
(21) Materie che, come il diritto di non rendere testimonianza, non figurano nel diritto
primario potrebbero essere disciplinate nello statuto.
[...]
(32) L'immunità sancita all'articolo 5 tutela i deputati da azioni repressive arbitrarie (fumus
persecutionis) e da ostacoli frapposti dal potere esecutivo. Come evidenziano i casi deliberati
dal Parlamento europeo, non si può assolutamente sostenere che tali aspetti non abbiano
alcuna rilevanza nella fase attuale. L'immunità tocca comunque questioni attinenti
alla parità, alla divisione dei poteri e alla legalità.
La seconda finalità dell'immunità è assicurare il funzionamento del Parlamento europeo.
Tali considerazioni inducono alla soluzione seguente.
Un'indagine o un procedimento penale a carico di un deputato possono essere avviati in
ogni momento e non richiedono la revoca dell'immunità.
La legislazione vigente non avvantaggia né il Parlamento europeo né il deputato, infatti
anche reati minori come un'infrazione al codice della strada devono essere esaminati
pubblicamente.
Eventuali limitazioni della libertà personale di un deputato devono essere in ogni caso
subordinate all'approvazione del Parlamento europeo (funzionamento del Parlamento
europeo).
In caso di fumus persecutionis, su richiesta del Parlamento europeo, eventuali indagini o
procedimenti penali devono essere sospesi.
[...]
Articolo 5
1. Qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su
autorizzazione del Parlamento, salvo in caso di flagranza di reato
2. Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del
deputato, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così
come il controllo della sua corrispondenza e delle sue telefonate, possono essere disposti
solo su autorizzazione del Parlamento.
3. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato dev'essere sospeso
qualora il Parlamento lo richieda.

Articolo 6
1. Nell'esercizio del suo mandato ciascun deputato ha sempre facoltà di astenersi dal deporre
su persone che gli abbiano confidato dei fatti o alle quali egli abbia confidato dai fatti,
nonché sui fatti stessi.


Maggio 23, 2003 3:21   Cultura


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